Confermati anche per il 2023 i mutui agevolati under 36 per l’acquisto della prima casa. Dopo il tira e molla e le difficoltà del 2022, sono state prorogate le agevolazioni già previste dal decreto “Sostegni bis”, così da farvi rientrare ora le compravendite comprese tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
La domanda di accesso ai fondi dovrà, come sempre, essere presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa contestualmente alla richiesta del mutuo. L’elenco degli aderenti può essere consultato sui siti ufficiali Consap e ABI, dove si può trovare anche la modulistica da presentare al momento della richiesta.
Fondo garanzia prima casa: come funziona
Il procedimento è semplice: con il Fondo Garanzia Prima casa, lo Stato fa da garante ai giovani lavoratori per una somma che arriva fino all’80% del mutuo richiesto per l’acquisto della prima casa, per gli interventi di ristrutturazione o miglioramento, e anche per l’acquisto di pertinenze dell’immobile principale fino ad un importo massimo finanziato di 250 mila euro.
Le agevolazioni, però, non finiscono qui: è previsto infatti anche l’azzeramento delle imposte di registro, d’ipoteca e sul mutuo non solo per l’acquisto della piena proprietà, ma anche per la nuda proprietà e l’usufrutto, e tassi di interesse calmierati sull’1,8% massimo per i tassi fissi e il 2,2% per quelli variabili. In caso di acquisto soggetto ad IVA, quindi, quando si compra direttamente dal costruttore di un immobile nuovo, viene integrato quindi il sistema di credito d’imposta: l’IVA versata al costruttore potrà quindi essere recuperata come riduzione sulle imposte al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
I requisiti dei soggetti
Per accedere alle agevolazioni del Decreto Sostegni Bis, tra i requisiti esposti dall’Agenzia delle Entrate vi è evidentemente l’età: possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età (nell’anno di stipula del contratto). Devono inoltre presentare un indicatore ISEE sulla situazione economica della famiglia anagrafica inferiore a 40 mila euro annui. L’ISEE di per sé è calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nei due anni precedenti la richiesta: è possibile invece ricorrere all’ISEE corrente solo nei casi in cui la situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare è significativamente cambiata, ovvero quando vi sia stata una sospensione, riduzione o perdita del lavoro, l’interruzione di trattamenti previdenziali e di indennità di assistenza, e riduzioni in generale superiori al 25% del reddito familiare complessivo, o del 20% della situazione patrimoniale. In caso di ISEE superiore ai 40 mila euro annui, invece, sarà sempre possibile ottenere la garanzia dello Stato, ma soltanto al 50%.
All’atto dell’acquisto della proprietà, inoltre, l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare di altri diritti di proprietà, usufrutto o abitazione di un’altra casa, nemmeno in comunione con il coniuge, nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e in cui l’acquirente deve stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Da questo deriva che i proprietari devono essere cittadini italiani o stranieri con permesso di soggiorno in Italia. Inoltre, nell’atto d’acquisto dovrà dichiarare anche di non aver già usufruito del bonus per un’altra abitazione nemmeno in comproprietà con il coniuge, salva la possibilità di vendere l’immobile già posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
I requisiti degli immobili
Anche gli immobili sui quali chiedere le agevolazioni sono sottoposti a vincoli. In primo luogo, i benefici riguardano solo immobili non di lusso, ovvero non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, in ville, castelli e palazzi storici e artistici). Rientrano pertanto abitazioni civili, di tipo economico, popolare e ultrapopolare (A1, A3, A4, A5), abitazioni rurali (A6), villini (A7) e alloggi tipici (A11). Ma i benefici non riguardano soltanto l’acquisto delle case: possono ricevere lo stesso trattamento anche le pertinenze dell’immobile principale, come magazzini e locali di deposito (C2), rimesse e autorimesse (B6) e tettoie (C7) destinate al servizio dell’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, sia acquistate contestualmente che con atto separato, sempre entro i termini dell’agevolazione, quindi il 31 marzo 2023 e nel rispetto dei requisiti del Fondo di Garanzia.
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